Si fa un gran parlare in questi giorni, e ce n’è motivo, di pubblicità e sanità. Dal 1 gennaio 2019, con la definitiva promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (L 30/12/2018, n. 145), sono entrate in vigore le nuove norme in materia di pubblicità dei servizi sanitari contenute nei commi n. 525 e 536 dell’art. 1.

La legge

Art. 1 – Comma 525 – Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

(omissis)

Art. 1 – Comma 536 – In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Cosa significa

  1. Divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie;
  2. Legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini nei confronti dei direttori sanitari delle strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all’AgCom per comminare eventuali sanzioni alle società committenti;
  3.  L’obbligo dei direttori sanitari a essere iscritti presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.

La ratio

Questa specifica parte della legge di bilancio deriva anche dell’operato della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCEO), la quale, tramite l’Ordine dei Medici di Milano, sosteneva come la deriva commerciale pubblicitaria nella sanità fosse il frutto di una distorta ed estensiva interpretazione delle norme vigenti.

Questa legge ha l’intento di tutelare il cittadino/paziente e la sua libertà di agire senza condizionamenti esterni, nell’importante scelta per ciò che è meglio per la sua salute, senza essere assoggettato a suggestioni commerciali.

Un passo più in là

Detto tutto questo, abbracciando pienamente lo spirito della nuova legge, mi viene da chiedere agli amici medici e odontoiatri: volete davvero scendere sullo stesso campo da gioco delle cliniche low cost?

Mi spiego meglio utilizzando il settore odontoiatrico, lo studio tradizionale ha alcune peculiarità molto specifiche, le catene low cost ne hanno altre.

Non stiamo parlando di Seria A e Serie B di calcio, stiamo parlando di due sport diversi, come se mettessimo sullo stesso campo una squadra di calcio e una di football americano e ognuna giocasse con le regole del proprio sport.

Dalle mie parti si dice: «ognuno faccia il suo mestiere», nel senso che è inutile, controproducente e, alle volte, suicida volersi porre come concorrenti realtà che giocano con regole diverse dalle nostre.

Il rapporto diretto, e fidelizzante con il paziente, la fiducia che ispiriamo, il senso di appartenenza, la sensazione di essere presi “in cura”, il sentirsi persone prima ancora che pazienti o clienti.

Queste sono le vere frecce nella faretra di uno studio privato e su queste bisogna puntare con tutte le proprie forze.

Non si tratta di assomigliare al nostro competitor, si tratta di distinguersi il più possibile da esso mettendo in evidenza le nostre peculiarità e prerogative.

In fin dei conti, stiamo parlando di salute, non di brugole e bulloni!

Gualtiero Tronconi